LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA E L’INDENNITA’ IN FAVORE DELL’AGENTE: CRITERI DI CALCOLO

Secondo le disposizioni di cui all’art. 1750 c.c. il contratto di agenzia a tempo determinato che continua ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine, si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Il secondo comma del medesimo articolo prevede, con riferimento al contratto a tempo indeterminato, che ciascuna delle parti possa recedere dandone preavviso all'altra entro un termine stabilito.

Riguardo al all'indennità di cessazione dovuta all’agente, occorre evidenziare come il codice civile preveda all'art. 1751 c.c. un sistema di calcolo che è conforme a quanto previsto dalla direttiva comunitaria relativa ai rapporti di agenzia mentre il sistema introdotto dagli AEC appare completamente differente.

In particolare, l'art. 1751 c.c., nella sua nuova formulazione conforma alla direttiva 86/653/CEE,  prevede che all'agente debba essere garantito il pagamento di una specifica indennità nel caso in cui determinati requisiti siano rispettati:

a) l'agente deve aver procurato nuovi clienti al preponente o aver sensibilmente sviluppato gli affari con clienti esistente e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi dagli affari con tali clienti;

b) il pagamento dell'indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L'importo di tale indennità non può superare una cifra equivalente a un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi 5 anni e, se il contratto risale a meno di 5 anni, sulla media del periodo in questione. 

Gli AEC, che avevano ritenuto di poter dare esecuzione al nuovo art. 1751 c.c. mantenendo il sistema precedente, prevedono invece un calcolo diverso dell'indennità di cessazione, che viene costituita da:

a) indennità FIRR (pagata dall'Enasarco) (sempre riconosciuta);

 

b) indennità suppletiva di clientela (sempre riconosciuta) (calcolata come una percentuale variabile tra il 3% e il 4% delle provvigioni guadagnate dall'agente durante il contratto – non è dovuta in caso di recesso per giusta causa da parte del preponente); 

 

c) indennità meritocratica – dovuta solo nel caso in cui la somma di a) e b) sia più bassa dell'ammontare massimo di indennità previsto dall'art. 1751c.c. (ossia 1 anno di media di provvigioni) e purché altri requisiti siano raggiunti. AEC prevedono i dettagli dei criteri sul calcolo di tale indennità.  

E’ tuttavia sorto un contrasto giurisprudenziale circa la possibile deroga degli AEC all'art. 1751 c.c. , la cui previsione è conforme alla normativa comunitaria. 

Ed infatti, la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 23 marzo 2006 aveva statuito che :” l'indennità di cessazione del rapporto non poteva essere sostituita, in applicazione di un accordo collettivo, da un'indennità determinata secondo criteri diversi da quelli imperativamente fissati, a meno che non sia provato che l'applicazione di tale accordo garantisca all'agente (secondo una valutazione ex ante) in ogni caso, un'indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione della direttiva.“All'interno dell'ambito fissato dall'art. 17, gli Stati membri godono di un potere discrezionale che sono liberi di esercitare, in particolare con riferimento al criterio dell'equità. Ed ancora la Corte con la sentenza del 26 marzo 2009 – (TURGAY SEMEN) aveva ribadito come il sistema istituito dalla direttiva avesse carattere imperativo e gli Stati membri potevano esercitare potere discrezionale in quanto alla scelta delle modalità di calcolo solo all'interno degli artt. 17 e 18 della Direttiva. Dunque, la Corte di Giustizia con predette sentenze ha dichiarato la nullità delle clausole degli AEC riguardanti l'indennità di cessazione poiché prevedono un'indennità per la cessazione del rapporto completamente diversa nei presupposti e nelle modalità di calcolo a quella prevista dalla legge e conforme alla direttiva.

Tuttavia, la giurisprudenza della Cassazione si è discostata da tale interpretazione, affermando che il giudice debba in ogni caso applicare la normativa che assicuri all'agente il risultato migliore e la valutazione del carattere di maggior favore, o meno, del trattamento previsto dall'AEC sia effettuata in concreto ex post e non ex ante

In sostanza, secondo l'attuale orientamento, la Cassazione sostiene che le disposizioni AEC non sono  invalide e la determinazione dell'indennità da effettuare ex post (in palese contrasto con insegnamento Corte europea).

L’agente deve prima provare sussistenza dei requisiti stabiliti dal comma 1 dell'art. 1751, soccorrendo poi gli AEC nella valutazione di equità prevista dalla norma (procedimento estraneo alla disciplina comunitaria). 

Ciò premesso, qui di seguito riportiamo le modalità applicative dell'art. 1751 c.c. rimane l'unica norma applicabile che disciplina le modalità di calcolo della c.d. indennità di cessazione.

1) Accertamento del numero di nuovi clienti e dello sviluppo degli affari esistenti.

  I clienti esistenti che non sono sati sviluppati non devono essere presi in considerazione.

Calcolo della relativa provvigione lorda per gli ultimi 12 mesi del contratto di agenzia.

 Stima (calcolata in termini di anni) della probabile durata futura dei vantaggi che derivano al preponente dai predetti affari. 

     2) Aggiustamento della cifra per motivi di equità sulla base di diversi fattori

     3)Raffronto dell'importo calcolato con il massimo previsto dall'art. 17 par. 2 lett. b) direttiva (1 annualità di provvigioni).

 

   Occorre tenere presente che:

-       I clienti nuovi o sviluppati devono permanere dopo la cessazione del rapporto e determinare un sostanziale vantaggio per il preponente. Quindi se l’agente porti clienti da concorrente o azienda cessa attività, l'indennità è pari a 0.

-             La durata del contratto non è rilevante;

-             Occorre valutare solo nuovi clienti o clienti sviluppati e non invece l’aumento di fatturato complessivo.

-             Valutazione equitativa è da effettuare dopo il calcolo.

-             La Media degli ultimi 5 anni è solo limite massimo.

-         Nelle valutazioni di equità occorre tenere conto del patto di non concorrenza e dell'impegno dell'agente a netto del "merito" del prodotto e degli investimenti fatti dal preponente.