JOBS ACT E LA NUOVA FORMA DI CONCILIAZIONE (ART. 6, D.Lgs. n. 23/2015)

 

La riforma ha introdotto un nuovo strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sul licenziamento.

 

E’ stata infatti prevista la possibilità per il datore di lavoro di attivare, entro il termine di giorni 60 dall’irrogazione del licenziamento, (coincidente con il termine di impugnazione stragiudiziale) una procedura conciliativa tesa a evitare l’insorgere di un giudizio relativo alla contestazione del licenziamento medesimo.

 

L’offerta conciliativa può essere proposta dinanzi alla DTL, in sede sindacale o presso una sede di certificazione individuata dall’art. 76 del dlgs 276/2003.

 

In forza del norma in commento, mediante l’offerta di conciliazione, il datore di lavoro pone a disposizione del lavoratore, mediante consegna di un assegno circolare, una somma pari ad una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità.

 

Con riferimento alla somma minima oggetto dell’offerta, la norma è inderogabile.

 

La nuova modalità di conciliazione è incentivata mediante la totale esenzione fiscale, oltre che contributiva dell’indennità prevista, resa possibile dalla predeterminazione per legge del criterio di calcolo dell’importo, vincolato al parametro oggettivo dell’anzianità di servizio e pertanto sottratto alla disponibilità delle parti.

 

L’accettazione dell’assegno comporta quindi l’estinzione del rapporto alla data del rapporto e la rinunzia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.

 

Occorre evidenziare comunque come l’indennità prevista dalla norma di cui all’art. 6 del decreto attuativo riguarda esclusivamente l’impugnazione del licenziamento e non comprende le eventuali altre pretese del lavoratore inerenti al rapporto di lavoro intercorso.

 

Sul punto, la norma prevede che altre eventuali somme pattuite per definire le altre pretese, non saranno soggette ad esenzione fiscale ma seguiranno il regime di tassazione ordinario.

 

Rimane ovviamente impregiudicata la possibilità di conciliare anche oltre il 60 giorno anche per la rinunzia del licenziamento: tuttavia non sarà possibile godere dei benefici dell’esenzione fiscale e contributiva previsti dalla nuova disciplina.