LA TUTELA DELLA PROFESSIONALITA' E LA NUOVA DISCIPLINA DELLE MANSIONI

Al fine di comprendere la nuova disciplina delle mansioni, alle luce delle recenti modifiche legislative, appare opportuno fornire alcune definizioni delle mansioni, delle qualifiche, dei livelli e delle categorie.

Le mansioni costituiscono la principale obbligazione comportamentale del lavoratore dedotta nel contratto.Con la prestazione lavorativa, il lavoratore si obbliga a svolgere un certo tipo di attività, in un certo luogo, per un determinato periodo di tempo. dunque Il tipo di attività cui si obbliga il lavoratore ne rappresenta la mansione.

La qualifiche si definisce invece come un raggruppamento tipico di attività, che identifica una certa figura professionale (ad esempio tornitore, segretaria) ed è mormalmente contemplata nel CCNL. L’appartenenza a una data qualifica comporta inquadramento in un determinato livello.

Le qualifiche sono raggruppate in gruppi più ampi, detti livelli, definiti da CCNL.

Il livello costituisce il presupposto per individuazione del trattamento retributivo applicabile.

Le qualifiche si raggruppano in più ampi gruppi classificatori, le c.d. categorie.

L’Art. 2095 c.c.distingue quattro categorie: i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai.

L’Appartenenza a una categoria può comportare applicazione di diverso trattamento economico e normativo e, talvolta, diverso CCNL.

L’art. 2103 del codice civile, nella sua prima formulazione, prevedeva che il prestatore di lavoro doveva essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non era convenuto diversamente, l'imprenditore poteva in relazione alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro a una mansione diversa purché essa non importasse una diminuzione della retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui. Nel caso previsto dal comma precedente il prestatore di lavoro aveva diritto al trattamento corrispondente alla attività svolta, se a lui più vantaggiosa.

Dunque, la modifica unilaterale era sottoposta a specifiche esigenze impresa ed era finalizzata alla conservazione della posizione sostanziale del lavoratore ed era prevista la irriducibilità della retribuzione.

L’ART. 2103 c.c., nella sua seconda formulazione (cosi come prevista dalla L. n. 300/1970) prevedeva:”

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. 

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione de posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a 3 mesi.

Egli non può essere trasferito da una unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.”

Dunque, la irriducibilità della retribuzione permane ma la norma si riferiva ad un concetto di "equivalenza" omettendo di indicare criteri specifici per la sua concreta individuazione.

La giurisprudenza applica il criterio della "omogeneità tra le mansioni" sotto il profilo dell'equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta sia livello professionale raggiunto e con riferimento all’ utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente. 

n particolare la  S.C ha statuito che:” Nell'indagine su equivalenza non è sufficiente il riferimento in astratto all'inquadramento formale, ma è necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali, con conseguenti prospettive di miglioramento professionale".( Cass. 14150/2002)

"L'assegnazione di nuove mansioni che riducano quantitativamente le attribuzioni e i campi d'intervento del lavoratore, svuotandone qualitativamente la posizione professionale complessiva comporta una dequalificazione professionale". (Tribunale Milano 6.07.1996)

“Costituisce illegittima dequalificazione la sottrazione di tutte le mansioni attribuite al dipendente, tale da determinarne la totale inoperosità". (Tribunale di Milano 26.04.2000)

L’art. 2103 c.c. nella sua attuale formulazione, così come prevista dal Jobs act, prevede che:

Comma 1: "Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

Comma 2: "In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientrati nella medesima categoria legale.

Comma 3: "Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Comma 4: "Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Comma 5: "Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Comma 6: "Nelle sedi di cui all'art. 2113 quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. 

Comma 7: "Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo 6 mesi continuativi".

Comma 8: "Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".

Comma 9: "Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto dal sesto comma, ogni patto contrario è nullo".

Il legislatore ha quindi abbandonato nozione di equivalenza dando spazio al possibile utilizzo "trasversale" del lavoratore, nel rispetto di livello e categoria legale di inquadramento 

In particolare, la norma in commento prevede: 

A) Lassegnazione a mansioni di 1 livello inferiore e appartenenti a medesima categoria purchè sussistano i seguenti requisiti:

1)         Una modifica degli assetti organizzativi che incidano sulla posizione del lavoratore;

2)   La necessaria comunicazione per iscritto a pena di nullità (norma non prevede indicazione delle ragioni, ma una opportuna illustrazione sintetica delle stesse).

 

B) L’Assegnazione a mansioni appartenenti a diversa categoria o a mansioni inferiori di oltre 1 livello con possibilità di riduzione del trattamento retributivo;

E’ possibile una modifica consensuale (peggiorativa) di mansioni, categoria legale, livello di inquadramento e retribuzione purchè tale modifica sia finalizzata alla conservazione dell'occupazione; all’acquisizione diversa professionalità e al miglioramento delle condizioni di vita.

Tale ipotesi è prevista solo ed esclusivamente in "sedi assistite" di cui all'art. 2113 c.c.

 

C) L’Assegnazione a mansioni superiori: promozione automatica

La promozione automatica si verifica trascorsi 6 mesi continuativi o il differente periodo stabilito da CCNL di riferimento.

In sintesi:

Ipotesi

Modifica

Disciplina

1

Mutamento di mansioni nell'ambito dello stesso livello e della stessa categoria legale 

Sempre possibile 

 

2

Adibizione a mansioni appartenenti a:

 1 solo livello inferiore;

-  medesima categoria.

Possibile purché:

- derivante da modifica di assetti organizzativi aziendali che indice su lavoratore (o da previsione da CCNL);

comunicato in forma scritta;

conservazione inquadramento e trattamento retributivo.

3

Adibizione a mansioni appartenenti a:

-  diversi livelli inferiori; e/o

diversa categoria.

Possibile purché:

sussista l'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, al miglioramento delle condizioni di vita o ad acquisizione diversa professionalità;

si sottoscriva un accordo in sede "protetta".

 

 

Riguardo alle possibili conseguenze della dequalificazione occorre evidenziare come sia ammissibile la reintegrazione nelle mansioni precedenti, salvo il legittimo esercizio dello ius variandi.

Il risarcimento del danno professionaleè unaconseguenza della violazione del divieto ex art. 2103 c.c.per la cuiquantificazione potrà farsi riferimento ad una percentuale della retribuzione.

Anche il danno biologico potrà essere oggetto di domanda giudiziale qualora il lavoratore riesca a fornire la prova che l'altrui comportamento illecito abbia effettivamente leso la salute del lavoratore

Riguardo alla prescrizione e ai limiti della domanda giova evidenziare come,secondo la Suprema Corte l’azione promossa per riconoscimento della qualifica superiore ha prescrizione decennale art. 2946 c.c. mentre l’azione diretta a ottenere differenze retributive derivanti da suddetto riconoscimento ha prescrizione quinquennale art. 2848 c.c.