LICENZIAMENTO ALLA LUCE DEL JOBS ACT: IN SINTESI I DESTINATARI DELLA RIFORMA

 

Il maggior impatto della riforma riguarda i licenziamenti individuali.

Il decreto legislativo 23 del 2015 modifica infatti la disciplina inerente alla tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo mediante una riduzione dell’area della tutela reale e della reintegrazione.

Il nuovo sistema delle tutele non riguarda solo i nuovi assunti ma comprende anche una ulteriore categoria di lavoratori.

Ed infatti, è stata prevista l’estensione anche nei confronti di quei lavoratori che, sebbene assunti precedentemente all’entrata in vigore del decreto, siano dipendenti di datori di lavoro che abbiano superato il requisito dimensionale di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 18 legge n. 300/70, successivamente alla medesima data.

 In tal modo il legislatore ha realizzato un sistema di tutela che si fonda:

 

  1. Sull’art. 18 della L. 300/1970 che trova applicazione nei confronti del datore di lavoro che ne erano già destinatari all’atto dell’entrata in vigore del decreto;

  2. Sul jobs act, destinata sia ai lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del decreto, dipendenti di datori di lavoro nei cui confronti avrebbe dovuto trovare applicazione le disposizioni dello statuto dei lavoratori, sia ai datori di lavoro che occupino un numero di lavoratori eccedenti la soglia statutaria a seguito delle assunzioni avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto;

  3. Sull’art. 8 della legge 604/1966 sul cui contenuto è intervenuto l’art. 9 del decreto attuativo;

 L’OGGETTO DELLA RIFORMA

Il decreto apporta rilevanti modifiche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo eliminando la reintegrazione nel caso di licenziamento illegittimo.

In tal caso, il lavoratore avrà diritto ad una indennità certa e crescente correlata all’anzianità di servizio. In particolare, due mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di quattro ed un massimo di 24 mensilità.

Tale disciplina si estende anche al licenziamento per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa: viene infatti eliminata la previsione della reintegrazione in ipotesi di mancata sussistenza delle ragioni alla base del licenziamento, reintegrazione possibile soltanto nelle ipotesi di manifesta insussistenza del fatto alla base del licenziamento.