LOCAZIONE: PROROGA SULLA CEDOLARE SECCA E ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA SUGLI AFFITTI IN NERO

Con l’entrata in vigore del d.lgs n. 23 del 2011, c.d. normativa sulla cedolare secca, era stata introdotta una nuova disciplina relativa agli “affitti in nero” al fine di ridurre l’evasione fiscale perpetrata dai proprietari degli immobili con i conduttori compiacenti nel caso di stipula di contratto di locazione ad uso abitativo privo di registrazione ed anche nel caso in cui, nel contratto registrato, fosse stato indicato un importo inferiore a quello effettivo, oppure fosse stato registrato un contratto di comodato fittizio.

 

Il legislatore aveva quindi introdotto un sistema per far imporre i contratti di locazione dall’Agenzia dell’entrate i quali prevedevano un canone pari al triplo della rendita catastale.

 

Durante il periodo di vigenza di tale disciplina alcuni Tribunali di merito avevano sollevato la questione di costituzionalità con riferimento all’art. 3 commi 8 e 9 del d.lgs n. 23/2011 “nella parte in cui prevedeva un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge…(omissis)”

 

La Corte Costituzionale con la sentenza del 14 marzo 2014 n. 50 ha affrontato la questione ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 co. 8 e 9 del dlgs. 23/2011, ritenendo fondata la questione di legittimità sollevata nella parte in cui tali commi prevedevano un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone nel caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge e l’estensione di tale disciplina e di quella relativa alla nullità dei contratti di locazione non registrati anche ai contratti di locazione registrati nei quali sia indicato un importo inferiore a quello effettivo”.

 

La sentenza pertanto annullava gli effetti della norma in questione paralizzando eventuali provvedimenti della Agenzia dell’Entrate di senso difforme.

 

Tuttavia il legislatore con la legge n. 80 del 2014 ha annullato temporaneamente gli effetti della sentenza della Corte atteso che ha prorogato gli effetti della disciplina della cedolare secca in commento sino al 31 dicembre 2015.

 

Ed infatti la legge in commento ha previsto che “ sono fatti salvi fino alla data del 31 dicembre 2015 gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 3 commi 8 e 9 del dlgs 23/2011”

 

Pertanto, in forza della normativa in vigore, riguardo alla quale si sono sollevati dubbi di legittimità costituzionale, i contratti imposti forzosamente dall’Agenzia delle Entrate conservano la loro efficacia sino alla data del 31 dicembre 2015 e i proprietari di immobili non saranno autorizzati ad ottenere il pagamento dei canoni di locazione non corrisposti, ovvero quelli previsti nei contratti originariamente stipulati e registrati in ritardo.